CAPO IV – LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 22

Organi  del  Comune

  1. Sono organi di governo del Comune, in conformità al D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali   :
    • il Consiglio comunale;
    • la Giunta comunale;
    • il Sindaco.
  2. Il Consiglio comunale è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
  3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  4. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. E’ il legale rappresentante dell’Ente. E’ capo dell’Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
  5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, nonché la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
  6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art.  23

Il Consiglio comunale: poteri

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l’ attuazione.
  2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  3. L’ esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
  4. La Presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco ovvero, nel caso questi non fosse Consigliere comunale, dal Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti presente in Consiglio.
  5. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e conduzione dei lavori del Consiglio comunale secondo le modalità specificate dal Regolamento degli Organi collegiali.

Art. 24

Le competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonchè a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali e regionali:

  1. Organizzazione istituzionale dell’Ente:
    • Statuto
    • istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
    • convalida dei Consiglieri eletti
    • costituzione delle Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione
    • costituzione delle Commissioni consiliari
  2. Esplicazione dell’autonomia giuridica:
    • Regolamenti comunali, con esclusione di quelli la cui adozione la legge riserva  ad altro organo
    • disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
    • istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle  relative aliquote
    • elezione del Difensore civico
  3. Indirizzo dell’ attività:
    • indirizzi generali di governo
    • relazioni previsionali e programmatiche
    • programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
    • bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
    • piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l’attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
    • pareri sulle dette materie
    • gli indirizzi da osservare dalle Aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
  4. Organizzazione interna dell’ Ente :
    1. criteri generali sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi
    2. assunzione diretta dei pubblici servizi
    3. concessione dei pubblici servizi
    4. costituzione di Istituzioni
    5. costituzione di Aziende speciali e loro statuti
    6. indirizzi operativi per le Aziende e Istituzioni
    7. costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata
    8. regolamenti di organizzazione
    9. affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione
  5. Organizzazione esterna dell’ Ente :
    1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici
    2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
    3. definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge
  6. Gestione ordinaria e straordinaria :
    1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari
    2. la partecipazione a società di capitali
    3. la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio
    4. l’emissione dei prestiti obbligazionari
    5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed  alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a  carattere continuativo
  7. Controllo dei risultati di gestione :
    1. nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità partecipa alla definizione, all’adeguamento ed esercita il controllo periodico dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendiconti di   gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi
    2. elezione del Revisore del Conto.

Art. 25

Gruppi consiliari

Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonchè la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 26

Commissioni consiliari

  1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull’ attività dell’ amministrazione nonchè commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
  2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
  3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
  4. Il Regolamento può prevedere altresì l’ istituzione di commissioni temporanee o speciali.
  5. E’ attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consigliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del presidente.

Art.  27

Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

  1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonchè tutti gli atti pubblici utili all’ espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonchè della eventuale votazione delle mozioni, sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
  3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. In tal caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all’ ordine del giorno le questioni richieste.
  4. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale, dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità. Nelle Commissioni comunali, qualora previsto dallo Statuto, dal Regolamento dell’Ente, azienda od Istituzione, devono essere tutelati i diritti delle minoranze.

Art. 28

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

  1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista stessa.
  2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo  l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’ art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
  3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art.59 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 29

Decadenza

  1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l’esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
  2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.
  3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per n.3 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90, a informarlo dell’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore  a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 30

Regolamento interno

  1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
  2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 31

Composizione della Giunta

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori.
  2. Possono essere eletti alla carica di Assessore, oltre ai Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
  3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
  4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici  devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 32

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio  comunale con diritto di voto.
  2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 31, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
  3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
  5. Il Sindaco, entro ___ giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10  giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi del art. n. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.
  7. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta  dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni, essa è presieduta dal Sindaco.
  8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
  9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”.
  10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 33

Discussione del programma di governo

Il Sindaco, entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta, consegna ai Capi gruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 34

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento

ed alla verifica periodica dell’attuazione del programma di governo.

  1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
  2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene   contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art.193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.  35

Le competenze della Giunta

  1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
  2. La Giunta compie tutti gli atti  rientranti, ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2,D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
  3. La Giunta riferisce  almeno una volta all’anno al Consiglio sulla propria attività.
  4. Compete alla Giunta l’adozione del regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
  5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
  6. La Giunta assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obbiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
  7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
  8. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all’ adozione ai sensi dell’ art.  42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
  9. La Giunta può sottoporre a controllo preventivo di legittimità dell’Organo Regionale di controllo deliberazioni proprie o del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 127, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Art.36

Il Sindaco: funzioni e poteri

  1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.
  2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
  3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
  4. Salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
  5. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
  6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 267/2000.
  7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs n. 267/2000, nonchè dallo Statuto e dal Regolamento comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.
  8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi il Segretario comunale dell’Ente, il Direttore generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario comunale.
  9. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 37

Il Sindaco: competenze

  1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione del Comune:
    • convoca e presiede la Giunta comunale; convoca e presiede  il Consiglio  comunale fissando per i due organi l’ordine del giorno e determinando il giorno e l’ora dell’adunanza;
    • controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell’ attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;
    • nomina il Vice Sindaco, che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza  nonchè nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
    • sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
    • indice i referendum comunali;
    • sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
    • esercita la rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio. Per gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi l’esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, spetta a questi ultimi. In tal caso il Responsabile del servizio adotta allo scopo apposita determinazione con la quale promuove o resiste alla lite assegnando l’incarico al patrocinatore dell’ente.
    • cura l’ osservanza dei Regolamenti;
    • rilascia attestati di notorietà pubblica;
    • conclude gli accordi di programma di cui all’ art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
    • adotta quale rappresentante della comunità locale le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
    • adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge.
  2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all’ art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini;
  3. Il Sindaco, nell’ambito del proprio Comune, è responsabile della Protezione civile.
  4. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’ art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

Art.  38

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza

o decesso del Sindaco

  1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
  2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell’ art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000.