CAPO II – FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 7

Le funzioni del Comune

  1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 8

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

  1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
  2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo ai sensi dell’art. n. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.
  3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9

La programmazione

  1. I Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
  2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 10

I regolamenti comunali

  1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
  2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
  3. I regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all’albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.