Art. 5 – Istituti di partecipazione

L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

A tal fine promuove la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali a di formulazione dei propri piani ed attua iniziative  volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

L’Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonchè per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini, in relazione agli atti dell’Unione in conformità alla legge 241/90.