Art. 12 – Procedimento per il trasferimento delle competenze.

Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto previsto dall’art. 11 è deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell’Unione, con le procedure di cui all’art. 32 c. 2  D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dall’adozione della deliberazione consiliare di recepimento da parte dell’Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ed eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

L’individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l’acquisizione degli elementi tecnico economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dal Responsabile del Servizio.

A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione esercita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi della stessa gestiti.